(Testo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
        (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, ultimo comma). 
 
  I direttori dei Regi laboratori  biologici  potranno,  per  i  soli
scopi delle loro  indagini  scientifiche,  pescare  anche  durante  i
divieti, ed usare qualunque mezzo di pesca.