Art. 80. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 9). E' consentito indirizzare i prodotti al mercato all'ingrosso, senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla direzione del mercato affidati, per la vendita, ad uno dei commissionari, e, quando la direzione stessa abbia la facolta' indicata nell'ultimo comma dell'articolo 76, sono venduti direttamente.