(Testo-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
 
          (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 9). 
 
  E' consentito indirizzare i prodotti al mercato all'ingrosso, senza
designare  l'incaricato  della  vendita.  Tali  prodotti  sono  dalla
direzione  del  mercato  affidati,  per  la  vendita,  ad   uno   dei
commissionari, e,  quando  la  direzione  stessa  abbia  la  facolta'
indicata   nell'ultimo   comma   dell'articolo   76,   sono   venduti
direttamente.