(Testo-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
 
              (R. decreto-legge 1929, n. 927, art. 10). 
 
  L'assunzione dei servizi generali di mercato, quando il Comune  non
li eserciti direttamente, puo' essere affidata ad enti, a societa' ed
a privati. Le relative convenzioni sono soggette all'approvazione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.