Art. 81. (R. decreto-legge 1929, n. 927, art. 10). L'assunzione dei servizi generali di mercato, quando il Comune non li eserciti direttamente, puo' essere affidata ad enti, a societa' ed a privati. Le relative convenzioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.