Art. 82. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 11). Ai Comuni che debbano procedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato potra' essere consentito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di elevare il diritto di mercato fino al massimo del due e mezzo per cento, per il periodo di tempo necessario ad ottenere l'ammortamento delle spese occorse. I progetti tecnici relativi debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.