(Testo-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 11). 
 
  Ai  Comuni  che  debbano  procedere  alla   costruzione   od   alla
trasformazione dell'edificio  o  degli  impianti  di  mercato  potra'
essere consentito dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  di
elevare il diritto di mercato fino al massimo del  due  e  mezzo  per
cento, per il periodo di tempo necessario ad ottenere  l'ammortamento
delle spese occorse. 
  I   progetti   tecnici   relativi   debbono    essere    sottoposti
all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.