Art. 84. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 13). Nel caso di contravvenzione alle norme del regolamento di mercato l'autorita' comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da altre leggi, puo': a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nel mercato; b) sospendere dalle funzioni, fino a tre mesi, i commissionari e revocare la loro nomina; c) applicare pene pecuniarie fino a L. 1000. La stessa autorita' comunale puo' revocare la nomina dei commissionari quando essi, pur non contravvenendo al regolamento del mercato, siano inadempienti circa gli altri obblighi inerenti alle loro funzioni. Contro il provvedimento emanato dall'autorita' comunale, ai termini del presente articolo, e' ammesso soltanto ricorso gerarchico al prefetto della Provincia, entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso.