(Testo-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 13). 
 
  Nel caso di contravvenzione alle norme del regolamento  di  mercato
l'autorita' comunale, senza pregiudizio delle sanzioni  stabilite  da
altre leggi, puo': 
a)  inibire,  temporaneamente  o   permanentemente,   l'ingresso   di
chicchessia nel mercato; 
b) sospendere dalle funzioni, fino a  tre  mesi,  i  commissionari  e
revocare la loro nomina; 
c) applicare pene pecuniarie fino a L. 1000. 
  La  stessa  autorita'  comunale  puo'  revocare   la   nomina   dei
commissionari quando essi, pur non contravvenendo al regolamento  del
mercato, siano inadempienti circa gli altri  obblighi  inerenti  alle
loro funzioni. 
  Contro il provvedimento emanato dall'autorita' comunale, ai termini
del presente articolo, e'  ammesso  soltanto  ricorso  gerarchico  al
prefetto della Provincia,  entro  un  mese  dalla  notificazione  del
provvedimento stesso.