(Testo-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14). 
 
  Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio
marittimo,   occorrenti   per    i    mercati,    sara'    provveduto
dall'Amministrazione  della  marina  mercantile,  d'intesa   con   il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la  stipulazione
di contratti in conformita' delle norme del codice e del  regolamento
per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene
determinato, in  ogni  caso,  nella  misura  indicata  dall'art.  48,
lettera e), della presente legge.