Art. 85. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14). Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sara' provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformita' delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.