(Testo-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
 
         (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17). 
 
  Il Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ha  facolta'  di
inviare un commissario: 
a) per procedere di ufficio ed a spese del Comune  all'organizzazione
   del  mercato  all'ingrosso  ed  alla  costruzione   dei   relativi
   impianti, quando il  detto  Comune  non  vi  provveda,  o  non  vi
   provveda adeguatamente, nel  termine  a  tal  uopo  fissato  dallo
   stesso Ministero; 
  b)  per  procedere,  di  ufficio  e  a  spese  del   Comune,   alla
compilazione del regolamento del mercato  all'ingrosso,  quando  tale
regolamento non sia stato inviato nel termine fissato dal  Ministero,
e  comunque  non  oltre  sei  mesi   dalla   pubblicazione   del   R.
decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927.