Art. 88. (R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17). Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di inviare un commissario: a) per procedere di ufficio ed a spese del Comune all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il detto Comune non vi provveda, o non vi provveda adeguatamente, nel termine a tal uopo fissato dallo stesso Ministero; b) per procedere, di ufficio e a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine fissato dal Ministero, e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927.