Art. 9. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°). Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal prefetto, il quale, in base alle istruzioni da chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca. Lo stesso Ministero ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati, e di obbligare in casi speciali chi e' causa degli inquinamenti ad eseguire opere di ripopolamento ittico. Per le zone di mare provvede l'Amministrazione della marina mercantile d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva della pesca.