(Testo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; R. decreto-legge  20  novembre
                  1927, n. 2525, art. 2, comma 2°). 
 
  Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle  acque
pubbliche, debbono ottenere un permesso dal prefetto,  il  quale,  in
base alle istruzioni da  chiedere  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste,  prescrivera'  gli  eventuali  provvedimenti  atti  ad
impedire danni all'industria della pesca. 
  Lo stesso Ministero ha facolta'  di  ordinare  modificazioni  nelle
disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati, e  di  obbligare
in casi speciali chi e' causa degli inquinamenti ad eseguire opere di
ripopolamento ittico. 
  Per  le  zone  di  mare  provvede  l'Amministrazione  della  marina
mercantile d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,
sentita la Commissione consultiva della pesca.