Art. 91. (Legge di bilancio, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, capov.). Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.