(Testo-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
 
(Legge di bilancio, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149,  art.
                             2, capov.). 
 
  Per le  spese  inerenti  al  funzionamento  dei  Regi  stabilimenti
ittiogenici e del Regio  laboratorio  centrale  di  idrobiologia,  ed
all'applicazione delle norme contenute nella presente legge,  escluse
quelle di cui alle lettere a),  b)  e  c)  dell'art.  44,  e  di  cui
all'art. 45, e' iscritto nel bilancio del Ministero  dell'agricoltura
e delle foreste, in ciascun esercizio  finanziario,  lo  stanziamento
ordinario di L. 1.800.000.