(Testo-art. 93)
                              Art. 93. 
 
 
         (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4). 
 
  Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti  di  cui
all'art.  45,  saranno   stanziate   nel   bilancio   del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, negli  esercizi  sottoindicati,  le
somme a lato di ciascuno segnate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
             Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: 
                               Acerbo.