Art. 93. (R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4). Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate: Parte di provvedimento in formato grafico Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.