Art. 2. 
 
  Con separati  provvedimenti,  sara'  effettuato  il  trasporto  dei
fondi, relativi  ai  servizi  di  cui  al  precedente  articolo,  dal
bilancio  del  Ministero  della  giustizia  a  quello  del  Ministero
dell'interno; e sara' provveduto a quanto altro possa  occorrere  per
il personale e per l'attuazione del presente decreto.