(Testo unico-art. 112)
                              Art. 112. 
 
(Articoli 14, comma 2°, e 35, commi  1°,  2°  e  5°,  R.  decreto  30
settembre 1923, n. 2102 -  Art.  11,  comma  ultimo,  R.  decreto  30
novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo,  R.  decreto-legge  4
settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R.  decreto-legge  27
ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto
                           1931, n. 1227). 
 
  Gli  incarichi  vengono  conferiti  e  le  relative   modalita'   e
retribuzioni    stabilite    con    deliberazioni    del    Consiglio
d'amministrazione,  prese  su  proposta  delle  Facolta'   o   Scuole
competenti approvata dal senato accademico. 
  La relativa spesa e'  a  carico  del  bilancio  dell'Universita'  o
Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi  affidati  nei
Regi  Istituti  superiori  agrari  e  di  medicina  veterinaria,   in
corrispondenza dei posti di ruolo vacanti;  in  tal  caso  la  misura
della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo. 
  Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente: 
  a) a liberi docenti della materia o di materie affini; 
  b) a coloro che per opere, lavori,  uffici  o  insegnamenti  tenuti
siano di riconosciuta competenza  nella  materia  che  forma  oggetto
dell'incarico; 
  c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola. 
  Entro ciascuna delle predette categorie la  designazione  e'  fatta
seguendo il criterio della  maggiore  competenza  nella  materia  che
forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle  pubblicazioni  e  di
ogni altro titolo. 
  Il professore di ruolo che accetti di  tenere  un  incarico,  nella
propria  o  in  altra  Facolta'  o  Scuola,  senza  retribuzione,  e'
preferito  a  qualsiasi   altro   nel   conferimento   dell'incarico,
sempreche' la Facolta' o  Scuola  ritenga  che  egli  abbia  maggiore
competenza. 
  Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano  compiuto  il
75° anno di eta'. 
  L'incarico puo' essere revocato  in  qualsiasi  tempo,  secondo  le
norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno  ai  doveri
inerenti all'ufficio ricevuto.