Art. 122. (Art. 41, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, ultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 118 e 119, possono essere abilitate alla libera docenza persone che siano venute in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' definitiva.