(Testo unico-art. 123)
                              Art. 123. 
 
(Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma  1°,
R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  La  libera  docenza  puo'  essere   esercitata   presso   qualsiasi
Universita' o Istituto superiore, ove esista una  Facolta'  o  Scuola
con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e'
abilitato ad insegnare. 
  Il libero docente per esercitare il suo insegnamento deve  prestare
giuramento secondo la formula dell'art. 83 del presente T. U. 
  Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera  docenza  sono
stabilite dal regolamento generale universitario.