(Testo unico-art. 140)
                              Art. 140. 
 
           (Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in
seguito a concorso per titoli ed esami,  secondo  norme  e  modalita'
stabilite dal regolamento generale universitario. 
  Al concorso possono prendere parte: 
  a)  i  funzionari  del  gruppo  amministrativo  dei  Regi  Istituti
d'istruzione  superiore  che  abbiano  prestato  almeno  10  anni  di
servizio nel gruppo stesso; 
  b) i funzionari del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato,  di
grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio  prescritto
dall'articolo 138 del presente T. U. per l'ammissione  alla  carriera
amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore  e  provvisti
dell'anzianita' richiesta dal Regio  decreto  20  novembre  1930,  n.
1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo. 
  Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le  disposizioni
vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.