(Testo unico-art. 166)
                              Art. 166. 
 
(Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162 - Art. 31, R. decreto
                     30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  I rettori e i direttori coadiuvati dai  presidi  delle  Facolta'  e
Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto  vigilano  a  che
gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire
e,  occorrendo,  reprimere  ogni  tentativo   od   atto   inteso   ad
interrompere o turbare la continuita' o regolarita' dei  corsi  o  ad
arrecare danneggiamenti agli immobili e  al  materiale  di  qualsiasi
natura appartenente all'Universita' o Istituto. 
  Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi  e
i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore  o  direttore
ed entro i locali e  stabilimenti  dell'Universita'  o  Istituto,  un
corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilita' che sono
determinate dal regolamento generale universitario.