(Testo unico-art. 180)
                              Art. 180. 
 
           (Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). 
 
  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e
del genio militare, i  quali  cessano  definitivamente  dal  servizio
permanente effettivo, possono essere  abilitati  all'esercizio  della
professione di ingegnere,  senza  obbligo  di  sostenere  l'esame  di
Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei
numeri che seguono: 
  1° di avere  conseguito  la  laurea  in  ingegneria  presso  un  R.
Istituto  superiore  di  ingegneria,  oppure  di  aver  compiuto  con
successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio,
e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio
1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria
e genio; 
  2° di essere stati destinati, posteriormente  al  conseguimento  di
uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per
un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati
in ingegneria e di quattro anni per gli altri,  in  uno  o  piu'  dei
seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri  che  con  decisione
del Ministro per la guerra  siano  dichiarati  di  carattere  tecnico
equipollente:  uffici  e  stabilimenti  del   servizio   tecnico   di
artiglieria - comandi del genio - direzioni e  uffici  fortificazioni
del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti  del
genio - ispettorato del genio - direzione generale del genio - uffici
del genio Militare per la Regia marina - uffici  e  stabilimenti  del
servizio  automobilistico  militare  -  uffici  e  stabilimenti   del
servizio chimico militare; 
  3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e  per  i
servizi prestati i requisiti per  progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
  I requisiti di cui ai numeri  1  e  2  saranno  dimostrati  con  la
presentazione dello stato di servizio e, per i  laureati,  anche  del
titolo accademico. 
  Il  requisito  di  cui  al  numero  3°  sara'  dimostrato  con   la
presentazione di un certificato  rilasciato  dal  generale  ispettore
dell'arma di artiglieria per  gli  ufficiali  di  artiglieria  e  dal
generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.