(Testo unico-art. 184)
                              Art. 184. 
 
       (Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). 
 
  L'abilitazione all'esercizio della professione  di  ingegnere  agli
ufficiali, i quali ne  facciano  domanda  e  siano  nelle  condizioni
indicate nei precedenti articoli, verra'  concessa  con  decreto  del
Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere  del  Comitato
esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione
nazionale. 
  Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il  decreto  Ministeriale
suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento.