(Testo unico-art. 188)
                              Art. 188. 
 
        (Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382). 
 
  Sono istituite presso le R. Universita' di  Roma  cinque  borse  di
studio annuali dell'importo di L. 8000  ciascuna  da  conferirsi  per
concorso a giovani  iscritti  alla  Facolta'  di  scienze  politiche,
secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facolta' medesima.