(Testo unico-art. 202)
                              Art. 202. 
 
(Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°,  R.  decreto  30  settembre
1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28  agosto  1931,
                              n. 1227). 
 
  I presidi sono nominati dal rettore o direttore. 
  Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone,  di  regola,
di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.