(Testo unico-art. 252)
                              Art. 252. 
 
(Art.  5,  decreto  31  dicembre  1923,  n.  2909  -  Art.   21,   R.
decreto-legge 3  luglio  1930,  n.  1176  -  Articoli  43  e  44,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  Legge  16  giugno  1932,  n.
                                812). 
 
  Il R. Istituto superiore navale di Napoli conferisce la  laurea  in
discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime;  puo'
inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti  dallo
statuto. 
  Le lauree conferite dal R.  Istituto  superiore  navale  di  Napoli
hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. 
  I  laureati  dal  detto  Istituto,  che  intendano  esercitare   la
professione  d'insegnante   nelle   discipline   nautiche,   dovranno
sostenere gli esami nei concorsi alle  cattedre  relative,  ai  sensi
dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U. 
  I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione  in  materia
d'economia e commercio, di cui alla tabella L. 
  Per essere ammessi  agli  esami  di  cui  al  comma  precedente,  i
candidati  dovranno  aver  superato,  nel  corso  degli   studi   pel
conseguimento del titolo accademico,  gli  esami  di  profitto  nelle
discipline che sono determinate per regolamento.