(Testo unico-art. 263)
                              Art. 263. 
 
(Art. 5, R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  45,  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 67,  R.  decreto-legge
                      28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ai posti di assistente negli Osservatori si provvede  per  concorso
tra laureati  in  matematica  o  in  fisica  o  in  ingegneria  o  in
discipline nautiche. 
  Gli assistenti sono nominati per un anno solare e,  sulla  proposta
dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. 
  Dopo almeno un triennio di lodevole servizio,  possono  conseguire,
su proposta dei direttori, la stabilita' nell'ufficio. 
  Ai posti di astronomo aggiunto si provvede  per  concorso  tra  gli
assistenti; a quelli di astronomo di 2a classe, per concorso tra gli 
astronomi aggiunti e gli assistenti, che siano in servizio da  almeno
due anni solari. 
  Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e
astronomo aggiunto, gli aiuti  ed  assistenti  di  ruolo,  addetti  a
cattedre di astronomia  negl'Istituti  d'istruzione  superiore,  sono
equiparati agli assistenti degli Osservatori astronomici. 
  Gli astronomi aggiunti e gli astronomi sono nominati stabilmente. 
  Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono Conferite  ad
astronomi di 2ª  classe,  per  merito  comparativo,  a  giudizio  del
Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale. 
  I concorsi di cui al presente articolo sono per  titoli  e  vengono
giudicati da  Commissioni  nominate  dal  Ministro  della  educazione
nazionale e composte di cinque membri, dei quali  tre  scelti  fra  i
direttori  di  Osservatori  astronomici  e  due  fra   i   professori
universitari di ruolo.