(Testo unico-art. 267)
                              Art. 267. 
 
(Art. 9, R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  10,  R.
              decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933). 
 
  Al R. Osservatorio vesuviano e' assegnato, oltre il  direttore,  il
personale di cui alle tabelle 33 dell'allegato 2° e 21  dell'allegato
4° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riprodotte nella tabella
P annessa al presente T. U., e cioe': un conservatore, un  assistente
e un custode. 
  Il conservatore e l'assistente sono  alla  diretta  dipendenza  del
direttore e sono nominati in seguito a  concorso  per  titoli  tra  i
laureati in matematica o in fisica o in ingegneria. 
  Il conservatore ha nomina stabile. L'assistente e' nominato per  un
anno solare  e  confermato  di  anno  in  anno,  sulla  proposta  del
direttore. Dopo un triennio di lodevole servizio puo' conseguire,  su
proposta del direttore stesso, la stabilita' nell'ufficio. 
  Il conservatore ha  la  custodia  e  la  cura  della  suppellettile
scientifica,  coadiuva  il  direttore  nelle  indagini  scientifiche,
raccoglie  i  risultati  degli  studi  compiuti  e   destinati   alla
pubblicazione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate
dal direttore predetto. 
  Per quanto riguarda  la  nomina  e  la  conferma  del  custode,  si
applicano le norme di cui all'art. 265 del presente T. U.