(Testo unico-art. 271)
                              Art. 271. 
 
(Art. 9, R decreto-legge 4  febbraio  1926,  n.  119  -  Art.  4,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  La lingua italiana e' la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli
esami in tutti gli stabilimenti universitari.