(Testo unico-art. 272)
                              Art. 272. 
 
(Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102  -  Art.
3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art.  9,  comma  ultimo,  e
            art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). 
 
  Il Ministro per l'educazione nazionale  e  quello  per  le  finanze
possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare
il regolare ed  efficace  funzionamento  delle  Universita'  e  degli
Istituti d'istruzione superiore.