(Testo unico-art. 28)
                              Art. 28. 
 
        (Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Nelle citta' che sono sedi di Facolta' di medicina e chirurgia,  le
amministrazioni   degli   ospedali   legalmente   riconosciuti   come
istituzioni pubbliche di beneficenza e non  trasformati  in  ospedali
clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione
delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24  ore,
i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento. 
  A tal fine, trasferimento degl'infermi dalle sale  di  deposito  ai
reparti di cura, sara' effettuato,  salvo  i  casi  di  urgenza,  con
concorso di un delegato delle cliniche universitarie,  cui  spettera'
di  provvedere  alla  scelta  degli  infermi  necessari  agli   scopi
suddetti.