(Testo unico-art. 283)
                              Art. 283. 
 
           (Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). 
 
  I professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi
e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a
far parte del ruolo  dei  professori  delle  Universita'  o  Istituti
superiori di cui alle tabelle A e B, o dei Regi Istituti superiori di
magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori  di
ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi o degli  Istituti
superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non  produca
il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza  in  forma
assicurativa, potranno ottenere,  agli  effetti  della  pensione,  il
riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'art.  3,  terzo  comma,
del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480. 
  Il contributo del riscatto  sara'  determinato  in  conformita'  di
quanto e' disposto dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927,
n. 1613. 
  Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma
degli stipendi per il servizio cosi' riscattato  sara'  computata  in
base allo stipendio cui e' commisurato il contributo di riscatto.