Art. 292. (Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837). Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della R. Universita' di Roma, ha facolta' di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.