(Testo unico-art. 292)
                              Art. 292. 
 
    (Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837). 
 
  Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle
malattie tropicali e subtropicali della R. Universita'  di  Roma,  ha
facolta' di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in
relazione alle esigenze del suo ufficio, e  di  tenere  insegnamenti,
incarichi ed uffici all'estero.