(Testo unico-art. 296)
                              Art. 296. 
 
(Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  Sino  a  tutto  l'anno  accademico  1935-36   non   e'   consentita
l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi  tipo,
di Facolta' o Scuole, di  Istituti  superiori  di  magistero  Regi  o
pareggiati. 
  Tuttavia  negli  Istituti  superiori  d'ingegneria  che  rilasciano
diplomi di laurea di architetto, puo' essere costituita una  Facolta'
di  architettura  su  parere   conforme   del   Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale.