(Testo unico-art. 297)
                              Art. 297. 
 
  Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175,  fino  a
che  non  siano  state  emanate  ai  sensi  dell'articolo  4  del  R.
decreto-legge  28  agosto  1931,  n.  1227,  le  convenzioni  per  il
mantenimento dei Regi Istituti  superiori  di  scienze  economiche  e
commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti  di
fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.