(Testo unico-art. 298)
                              Art. 298. 
 
         (Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Fino a quando  non  sia  stata  stipulata  e  approvata,  ai  sensi
dell'art. 234 del presente T. U., la convenzione per il  mantenimento
del R.  Istituto  superiore  navale  di  Napoli,  restano  fermi  gli
obblighi degli Enti di cui all'art.  6  dello  statuto  dell'Istituto
stesso, approvato con R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.