Art. 299. (Articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 19 e 26, R. decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744 - Articoli 3 e 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933). I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del decreto stesso, ed i professori trasferiti nella R. Universita' di Bari ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle Universita' e agli Istituti di cui alla tabella A annessa al citato decreto. Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti ad essa spettanti, determinato globalmente nella misura di L. 23.500. I professori contemplati dal presente articolo, qualora siano successivamente trasferiti ad altre Universita' o ad altri Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico di cui ai commi precedenti.