(Testo unico-art. 299)
                              Art. 299. 
 
(Articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°,  R.  decreto  30  settembre
1923, n. 2102 - Articoli 19 e 26, R. decreto-legge 22 maggio 1934, n.
744 - Articoli 3 e 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n.  1585  -
        Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933). 
 
  I professori mantenuti o destinati, a  decorrere  dal  1°  dicembre
1924, presso le Universita' e gli  Istituti  superiori  di  cui  alla
tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai  sensi
degli articoli 147, 150 e 151 del decreto  stesso,  ed  i  professori
trasferiti nella R. Universita' di Bari ai sensi dell'art. 4  del  R.
decreto-legge 8 ottobre  1925,  n.  1904,  conservano  la  condizione
giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle
Universita' e agli Istituti di cui alla tabella A annessa  al  citato
decreto. 
  Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano  ad  essere
corrisposti direttamente dallo  Stato,  a  carico  del  quale  rimane
l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e  gli
Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona,  la
somma corrispondente all'ammontare medio  degli  emolumenti  ad  essa
spettanti, determinato globalmente nella misura di L. 23.500. 
  I professori  contemplati  dal  presente  articolo,  qualora  siano
successivamente trasferiti ad altre Universita' o ad  altri  Istituti
superiori di cui alla tabella B annessa al R.  decreto  30  settembre
1923, n. 2102, conservano la condizione giuridica  e  il  trattamento
economico di cui ai commi precedenti.