(Testo unico-art. 323)
                              Art. 323. 
 
(Art. 36-bis, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.  1227  -  Legge  16
                        giugno 1932, n. 812). 
 
  Ai Regi Istituti superiori  di  scienze  economiche  e  Commerciali
possono essere ammessi: 
  a) i giovani che hanno conseguito  il  diploma  di  perito  agrario
secondo l'ordinamento previsto dai R. decreto 30  dicembre  1923,  n.
3214, e che sono in  possesso  del  titolo  di  ammissione  al  liceo
classico, o del certificato di promozione al secondo corso del  liceo
scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale; 
  b) i giovani che hanno conseguito  il  diploma  di  perito  agrario
secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30  dicembre  1923,  n.
3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione
presso Scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso  del
titolo di  ammissione  all'Istituto  tecnico  superiore  o  al  liceo
scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale. 
  Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e
b)  del  presente  articolo,  possono  inoltre  venire  ammessi  agli
Istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art.
143 del presente T. U.