(Testo unico-art. 38)
                              Art. 38. 
 
         (Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico. 
  Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di
amministrazione, su proposta delle rispettive Facolta', a persona  di
riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa. 
  Detti incarichi possono essere conferiti  ai  professori  di  ruolo
delle   Universita'   e   degli   Istituti   superiori   d'ingegneria
indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento  che  siano  loro
affidati. 
  Per ciascun  insegnamento  dato  per  incarico  e'  corrisposta  la
retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di  L.  2000
se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette  retribuzioni  sono
soggette alla riduzione del 12% ai  sensi  del  R.  decreto-legge  20
novembre 1930, n. 1491.