(Testo unico-art. 7)
                               Art. 7. 
 
(Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6,  R.  decreto
28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto  30  novembre  1924,  n.
2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n.  2028  -  Art.  9,  R.
decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105  -  Art.  5,  decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  I rettori e i direttori sono  nominati  dal  Re  tra  i  professori
ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto. 
  Durano  in  ufficio  un  biennio  accademico   e   possono   essere
confermati. 
  L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti  ai
rettori e ai direttori; tali  indennita'  non  sono  valutabili  agli
effetti della pensione. 
  Quando  il   Ministro   ritenga   opportuno   di   non   addivenire
momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo'  designare,
con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia  tra
i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita'  o
all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita'  o  Istituto  della
stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura  in  ufficio  un  anno
accademico e puo' essere confermato. Egli ha  diritto  all'indennita'
spettante al rettore o al direttore.