Art. 10. Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 4 e che abbiano conseguito, inoltre, il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno diritto ai benefici di cui al precedente art. 5. I benefici medesimi e quelli previsti negli articoli 6 a 9 sono concessi anche ai feriti, in possesso del brevetto anzidetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.