Art. 10. 
 
  Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista  che  si  trovino  nelle
condizioni previste nel precedente art. 4 e che  abbiano  conseguito,
inoltre, il brevetto di ferito  per  la  causa  fascista  per  eventi
verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno  diritto  ai
benefici di cui al precedente art. 5. 
 
  I benefici medesimi e quelli previsti negli articoli  6  a  9  sono
concessi anche ai feriti, in possesso  del  brevetto  anzidetto,  che
risultino iscritti ininterrottamente al  Partito  Nazionale  Fascista
dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore
alla Marcia su Roma.