Art. 11. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il presente decreto che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 149. - MANCINI.