Art. 11. 
 
  Le disposizioni del presente decreto non si applicano al  personale
dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 
 
  Il presente decreto  che  ha  vigore  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del Regno, sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge
ed i Ministri proponenti  sono  autorizzati  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1933 - Anno XII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    MUSSOLINI - JUNG. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 342, foglio 149. - MANCINI.