Art. 3. 
 
  Le domande per la liquidazione, ai sensi dei  precedenti  articoli,
delle pensioni e degli assegni privilegiati devono essere  presentate
entro due anni dalla data di attuazione del presente decreto-legge. 
 
  E riaperto sino alla scadenza di detto periodo il  termine  per  la
presentazione  delle  domande  riferibili  ad  eventi  che  si   sono
verificati  dal  23  luglio  1919  al  31  ottobre  1922,  od   anche
successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'estero. 
 
  Le concessioni hanno effetto dalla data di attuazione del  presente
decreto-legge.