Art. 3. Le domande per la liquidazione, ai sensi dei precedenti articoli, delle pensioni e degli assegni privilegiati devono essere presentate entro due anni dalla data di attuazione del presente decreto-legge. E riaperto sino alla scadenza di detto periodo il termine per la presentazione delle domande riferibili ad eventi che si sono verificati dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, od anche successivamente, qualora si tratti di eventi verificatisi all'estero. Le concessioni hanno effetto dalla data di attuazione del presente decreto-legge.