Art. 6. Nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero 7 e' sostituito dal seguente: «7° - Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922».