Art. 6. 
 
  Nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero  7
e' sostituito dal seguente: 
 
  «7°  -  Coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti, oppure che risultino regolarmente iscritti ai  Fasci  di
combattimento senza interruzione da  data  anteriore  al  28  ottobre
1922».