Art. 7. 
 
  All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n.  2395,  modificato
dall'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926, n.  48,  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
 
  «Il Consiglio d'amministrazione valutera' altresi', quale titolo di
merito, ai fini delle promozioni di grado  da  conferire  per  merito
comparativo,  l'appartenenza  ai   Fasci   di   combattimento   senza
interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922».