Art. 7. All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e' aggiunto il seguente comma: «Il Consiglio d'amministrazione valutera' altresi', quale titolo di merito, ai fini delle promozioni di grado da conferire per merito comparativo, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922».