Art. 9. Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, sono estese, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che abbiano gia' ottenuta, o che otterranno, la nomina nei ruoli del personale civile di gruppo C.