Art. 9. 
 
  Le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n.
27, sono estese, con decorrenza agli effetti giuridici  ed  economici
non  anteriore  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge  agli  iscritti  ai  Fasci   di   combattimento   senza
interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che  abbiano  gia'
ottenuta, o che otterranno, la nomina nei ruoli del personale  civile
di gruppo C.