Art. 2. 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1935 le somme stanziate  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero  dell'educazione  nazionale  per
l'esercizio finanziario 1935-36 per il  conferimento  delle  suddette
pensioni accademiche e per le retribuzioni ai due segretari del Reale
Istituto lombardo, nonche' per le retribuzioni al personale  d'ordine
e subalterno, previsto dalle tabelle  organiche  di  detto  Istituto,
sono consolidate a favore del Reale Istituto stesso in aggiunta  alla
ordinaria dotazione di cui gode.