Art. 2. A decorrere dal 1° luglio 1935 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1935-36 per il conferimento delle suddette pensioni accademiche e per le retribuzioni ai due segretari del Reale Istituto lombardo, nonche' per le retribuzioni al personale d'ordine e subalterno, previsto dalle tabelle organiche di detto Istituto, sono consolidate a favore del Reale Istituto stesso in aggiunta alla ordinaria dotazione di cui gode.