Art. 4. 
 
  I segretari del Reale Istituto lombardo  presentemente  in  carica,
continueranno a godere, sino  al  mantenimento  dell'ufficio  per  il
periodo  di  validita'  della  nomina  ad   essi   conferita,   della
retribuzione prevista dalla tabella  annessa  alla  legge  23  giugno
1910, n. 424, al lordo delle riduzioni sancito dai Regi decreti-legge
20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. 
 
  Dette retribuzioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno  carico
sul bilancio del Reale Istituto  lombardo  e  saranno  erogate  nella
misura corrispondente all'ultima mensilita' pagata sul bilancio dello
Stato.