Art. 4. I segretari del Reale Istituto lombardo presentemente in carica, continueranno a godere, sino al mantenimento dell'ufficio per il periodo di validita' della nomina ad essi conferita, della retribuzione prevista dalla tabella annessa alla legge 23 giugno 1910, n. 424, al lordo delle riduzioni sancito dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. Dette retribuzioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno carico sul bilancio del Reale Istituto lombardo e saranno erogate nella misura corrispondente all'ultima mensilita' pagata sul bilancio dello Stato.