Art. 5. 
 
  Sono salvi i diritti quesiti dal personale di ordine  e  subalterno
previsto dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n.  2395,  presentemente
in servizio del Reale Istituto lombardo, al  cui  mantenimento  detto
Istituto  provvedera'  attenendosi  alle  norme  del  R.  decreto  11
novembre 1923-II, n. 2395, predetto e successive modificazioni. 
 
  L'onere  inerente  al  trattamento  di  quiescenza  del   personale
d'ordine e subalterno presentemente in servizio e' ripartito  tra  lo
Stato ed il Reale Istituto, in relazione  alla  durata  del  servizio
prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935. 
 
  Al trattamento di quiescenza del personale  assunto  dopo  la  data
suddetta provvedera' il Reale Istituto ad esclusivo suo carico.