Art. 5. Sono salvi i diritti quesiti dal personale di ordine e subalterno previsto dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, presentemente in servizio del Reale Istituto lombardo, al cui mantenimento detto Istituto provvedera' attenendosi alle norme del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, predetto e successive modificazioni. L'onere inerente al trattamento di quiescenza del personale d'ordine e subalterno presentemente in servizio e' ripartito tra lo Stato ed il Reale Istituto, in relazione alla durata del servizio prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935. Al trattamento di quiescenza del personale assunto dopo la data suddetta provvedera' il Reale Istituto ad esclusivo suo carico.