(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Il presidente e i membri effettivi ed  onorari  devono,  entro  tre
mesi dalla comunicazione della propria  nomina,  prestare,  il  primo
nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, gli  altri  nelle
mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula: 
 
  «Giuro di essere fedele al Re,  ai  Suoi  Reali  Successori  ed  al
Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le  altre  leggi
dello Stato  e  di  esercitare  l'ufficio  affidatomi  con  animo  di
concorrere al maggiore sviluppo della coltura nazionale». 
 
  Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente  s'intende
decaduto dal grado.