Art. 11. Il presidente e i membri effettivi ed onorari devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare, il primo nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, gli altri nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula: «Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della coltura nazionale». Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto dal grado.