(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Il membro effettivo che, per motivi diversi da  quelli  contemplati
dal precedente articolo, non partecipi attivamente  per  un  triennio
alle adunanze dell'Istituto, puo' dall'assemblea essere trasferito in
una speciale categoria di membri in soprannumero. 
 
  Il suo seggio viene considerato vacante.