(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 15)
                              Art. 15. 
 
  Il membro che sia passato in soprannumero per  aver  trasferito  la
propria residenza, rioccupa il proprio seggio, se libero, o il  primo
seggio che si renda vacante nella  classe,  quando  vengano  meno  le
ragioni per le quali fu messo in soprannumero.