(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Il presidente ha la rappresentanza legale e la  direzione  generale
dell'Istituto; firma gli atti relativi alla gestione economica;  cura
l'osservanza dei regolamenti; presiede le adunanze e  ne  regola.  le
discussioni. 
 
  Il vice-presidente esercita le funzioni del presidente, in caso  di
impedimento e di mancanza di questo.