(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  I segretari, ciascuno per la propria classe, compilano  i  processi
verbali delle adunanze, attendono  alla  corrispondenza  di  ufficio,
alla conservazione degli atti e alle pubblicazioni dell'Istituto. 
 
  In caso di assenza o di impedimento possono sostituirsi a vicenda. 
 
  Il segretario che ricopre la carica  di  segretario  dell'Istituto,
assiste  il  presidente  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e   ne
controfirma gli ordini di riscossione e  di  pagamento.  Ad  esso  e'
affidata   l'amministrazione   e   la   custodia   delle   Fondazioni
dell'Istituto, di cui e'  responsabile,  quelle  eccettuate  che  per
disposizioni speciali fossero affidate all'uno o all'altro dei due.