Art. 18. I segretari, ciascuno per la propria classe, compilano i processi verbali delle adunanze, attendono alla corrispondenza di ufficio, alla conservazione degli atti e alle pubblicazioni dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento possono sostituirsi a vicenda. Il segretario che ricopre la carica di segretario dell'Istituto, assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento. Ad esso e' affidata l'amministrazione e la custodia delle Fondazioni dell'Istituto, di cui e' responsabile, quelle eccettuate che per disposizioni speciali fossero affidate all'uno o all'altro dei due.