(Statuto del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Le somme provenienti  dall'alienazione  di  beni,  da  lasciti,  da
donazioni o comunque  da  destinarsi  ad  incremento  del  patrimonio
devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo,  subito
essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o  garantiti  dallo
Stato. 
 
  Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra,  da  farsi  in
vista  dei   bisogni   dell'Accademia,   dev'essere   preventivamente
autorizzato  dal  Ministero  dell'educazione  nazionale,  salvo,  ove
occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi legge 5 giugno  1850,  n.
1037, sugli acquisti dei corpi morali. 
 
  Le entrate sono versate in conto corrente postale,  ovvero,  previa
la autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale,  in  conto
corrente presso casse di risparmio ordinarie o  istituti  di  credito
designati dalla presidenza dell'Accademia. 
 
  I  pagamenti  sono  effettuati   direttamente   dall'Istituto   che
disimpegna il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo per le
minute spese, cui provvede il segretario  dell'Istituto  su  apposita
anticipazione la cui misura e' fissata dal  Consiglio  di  presidenza
entro il limite di L. 500. 
 
  L'anticipazione   verra'   reintegrata,    quando    occorra,    su
presentazione del rendiconto. 
 
  Della inosservanza delle disposizioni di cui  ai  commi  precedenti
del presente articolo e'  personalmente  responsabile  il  presidente
dell'Accademia.