Art. 20. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali. Le entrate sono versate in conto corrente postale, ovvero, previa la autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, in conto corrente presso casse di risparmio ordinarie o istituti di credito designati dalla presidenza dell'Accademia. I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo per le minute spese, cui provvede il segretario dell'Istituto su apposita anticipazione la cui misura e' fissata dal Consiglio di presidenza entro il limite di L. 500. L'anticipazione verra' reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto. Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo e' personalmente responsabile il presidente dell'Accademia.